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Dicembre 2023

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Newsletter 12/2023

HISTORIES

Privacy: perché Amazon e Autostrade Italia sono state sanzionate? 
Nessuna risposta tempestiva alla richiesta di accesso ai propri dati da parte di dipendenti ed ex-dipendenti: è il motivo per cui il Garante ha sanzionato Autostrade per l’Italia e Amazon Italia Transport rispettivamente per 100 mila euro e 40 mila euro.
  • per Autostrade la sanzione ha origine dai reclami di 50 dipendenti che chiedevano di aver accesso ai propri fascicoli personali, alle buste paga e a una serie di informazioni relative al trattamento dei dati per il calcolo dei compensi. Autostrade ha risposto di non aver dato seguito alle richieste per non compromettere il proprio diritto di difesa in giudizio, dal momento che tra la società e i lavoratori erano in corso diversi procedimenti giudiziari riguardanti l’accantonamento e le modalità di calcolo della liquidazione. Il Garante ha ritenuto che Autostrade avrebbe dovuto comunque rispondere alle istanze dei dipendenti, precisando il motivo del diniego. Ha ingiunto di fornire completo riscontro alle istanze dei reclamanti e ha comminato una sanzione di 100 mila euro.
     
  • Nel caso di Amazon il Garante è intervenuto a seguito del reclamo di un ex dipendente che ha lamentato il mancato riscontro alla richiesta di ottenere copia dei documenti riferiti al proprio rapporto di lavoro. Solo dopo l’avvio dell’istruttoria Amazon ha inviato copia dei documenti richiesti all’ex dipendente e comunque quasi 6 mesi dopo il termine dei trenta giorni previsto dal Regolamento europeo in materia di privacy. L’Autorità ha irrogato alla società una sanzione di 40 mila euro.

Data: 15 dicembre 2023
Fonte: Newsletter Garante




Condominio: no a sistemi di videosorveglianza senza delibera dell’assemblea
Il Garante ha comminato una sanzione di 1.000 euro a un amministratore di condominio che aveva installato un sistema di videosorveglianza senza la delibera dell’assemblea condominiale.
 
L’istruttoria del Garante ha confermato quanto era stato reclamato da un condomino:  era stato istallato un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all’esterno dell’edificio, il cui angolo di visuale era esteso all’area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica. L’informativa era priva dell’indicazione del titolare del trattamento. Il dispositivo poi, oltre a riprendere le immagini, consentiva di visualizzarle mediante un telefonino in possesso dell’amministratore.
 
Nelle sue memorie difensive l’amministratore aveva dichiarato che, essendo i condomini concordi nella necessità di provvedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza per far fronte ai continui danneggiamenti che si verificavano nell’area antistante il condominio, aveva installato l’impianto in via d’urgenza, riservandosi di adottare la delibera condominiale alla prima occasione utile.
Nel suo provvedimento di sanzione il Garante ha ricordato che, laddove i condomini siano d’accordo sulla tutela degli spazi comuni, per procedere all’installazione delle telecamere è necessaria una delibera condominiale a cui l’Amministratore deve dare esecuzione. La delibera è infatti lo strumento attraverso cui i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini. In assenza della delibera condominiale, adottata come richiesto dal codice civile a maggioranza, il trattamento non può essere correttamente imputato al condominio, con conseguente attribuzione della qualifica di titolare all’Amministratore.

Data: 15 dicembre 2023
Fonte: Newsletter Garante



 


IN PRIMO PIANO

Diritto all’oblio oncologico: impatto anche sui contratti di lavoro
Dal 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la legge che tutela il diritto all’oblio oncologico, ossia il diritto delle persone guarite da una pregressa patologia di tipo oncologico di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria condizione, con importanti effetti anche sulla loro condizione lavoristica.

La Legge 193/2023 definisce il diritto all’oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi si prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Novità, in relazione all’acquisizione di informazioni sul background sanitario, anche in materia di adozioni e di accesso ai concorsi per pazienti guariti dal cancro. Viene attribuita al Garante per la protezione dei dati personali la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Data: 18 dicembre 2023
Fonte: ANSA


 



 

DOMANDE E RISPOSTE

Come devono essere trattati i dati presenti nelle fatture?
Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati, con l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative a cura di tutti i soggetti coinvolti nella fatturazione elettronica (operatori economici, intermediari anche tecnici, altri soggetti delegati e Agenzia delle Entrate).
 
Che cos’è la fatturazione elettronica?

È l’obbligo previsto - dal 1° gennaio 2019 - di emettere in formato elettronico tutte le fatture, a seguito di forniture di beni e servizi effettuate sia tra due professionisti sia da un professionista verso un consumatore, ad eccezione di alcune specifiche categorie (ad esempio, gli operatori sanitari).
 
Quali informazioni relative alle fatture elettroniche possono essere consultate sul portale dell’Agenzia delle Entrate?

Il portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate consente a ciascun operatore economico autenticato, o ai soggetti da lui delegati, di accedere ai dati fattura (tra i quali, ad esempio, data di emissione, numero progressivo, partita IVA dell’operatore economico) ad eccezione dei dati relativi alla descrizione dell’operazione (natura, quantità e qualità dei beni e servizi oggetto dell’operazione). L’Agenzia delle Entrate offre inoltre agli operatori economici servizi di consultazione e conservazione delle fatture elettroniche. Anche i consumatori che lo richiedono possono consultare le fatture emesse nei loro confronti.
 
Come funziona il servizio di consultazione e download delle fatture emesse e ricevute offerto dall’Agenzia delle Entrate?

Tale servizio viene espressamente richiesto dall’operatore economico e dal consumatore attraverso un’apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. I file delle fatture elettroniche, correttamente inviate all’Agenzia delle Entrate, sono disponibili per la consultazione fino al secondo anno successivo a quello di ricezione da parte della stessa.
 
Per quali finalità vengono trattati i dati dall’Agenzia delle Entrate?

L’Agenzia delle Entrate tratta i dati personali dei contribuenti per recapitare attraverso il Sistema d’Interscambio le fatture emesse e ricevute, per finalità di controllo fiscale, rimborsi, predisposizione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA e assistenza ai contribuenti, nonché per la realizzazione di strumenti di ausilio all’adempimento spontaneo da parte degli operatori economici.