No alla pubblicazione di immagini lesive della dignità del malato
Non si possono pubblicare immagini lesive della dignità di un malato neanche per denunciare la sua difficile qualità di vita.
Lo ha ricordato il Garante Privacy nell’ammonire la madre di una giovane donna rimasta paralizzata a causa dell’aggressione dell’ex fidanzato. L’Autorità si è attivata a seguito di un reclamo presentato dall’amministratore di sostegno della ragazza, che lamentava una violazione della normativa privacy in relazione alla diffusione sui social media di immagini e notizie riguardanti la salute e la vita privata della giovane, ad opera della madre. Nei post venivano inoltre riportati i fatti di cronaca di cui era stata vittima e alcune informazioni riservate, relative alle sue vicende processuali.
Il Garante, alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, ha dichiarato il reclamo fondato. I post diffusi sul profilo social della madre ritraevano infatti la giovane nelle condizioni peculiari del suo stato di salute e senza alcuna forma di oscuramento, risultando così le immagini lesive della sua dignità. Nel suo provvedimento il Garante ha ricordato che la diffusione di dati sulla salute è sottoposta alle Regole deontologiche che si applicano non solo a chi svolge attività giornalistica ma a chiunque pubblichi anche occasionalmente articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
In particolare, le Regole deontologiche individuano limiti precisi alla diffusione dei dati sulla salute, stabilendo come principi cardini, il rispetto della dignità del malato, il diritto alla sua riservatezza e al decoro personale, specie nel caso di malattie gravi o terminali. Ciò anche nel caso in cui le foto e informazioni vengano utilizzate per denunciare la qualità di vita della persona malata o i relativi problemi di assistenza.
Nel definire il procedimento, il Garante ha tuttavia ritenuto sufficiente la misura dell’ammonimento, poiché la madre aveva agito in buona fede con l’intento di riportare l’attenzione mediatica sulla condizione della figlia.
Data: 21 maggio 2024
Documento: Newsletter Garante
Telemarketing: sanzioni di 100mila euro a due gestori di energia
Continua l’azione del Garante Privacy contro il telemarketing selvaggio. L’Autorità ha irrogato una sanzione di 100mila euro a un gestore che opera nel settore dei contratti di fornitura di luce e gas per trattamento illecito di dati personali.
Il Garante si è attivato a seguito di 2 reclami e 56 segnalazioni da parte di utenti che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate e l’attivazione di contratti energetici non richiesti. Dai controlli dell’Autorità è emerso che le telefonate venivano effettuate senza il consenso degli interessati ed erano rivolte per lo più ad utenti iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni (RPO). Le liste dei contatti venivano acquisite dal call center attraverso società terze e la propria rete di agenti o procacciatori. Inoltre, da una verifica a campione, l’Autorità ha rilevato che nell’arco temporale di una settimana il call center aveva contattato illecitamente 106 utenti che avevano successivamente concluso un contratto di fornitura di energia.
Alla luce della gravità delle violazioni riscontrate il Garante ha pertanto inflitto al call center una multa di 100mila euro. L’Autorità ha anche ingiunto al call center di attivare idonee misure tecniche, organizzative e di controllo affinché il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto della normativa privacy lungo tutta la filiera.
Una sanzione, sempre di 100mila euro, è stata inflitta dal Garante nei confronti di un altro gestore energetico.
Nel dichiarare illecito il trattamento di dati personali per finalità di telemarketing, anche in questo caso l’Autorità ha rilevato che le telefonate venivano effettuate senza il consenso degli interessati e utilizzando numerazioni di utenti iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni.
Data: 21 maggio 2024
Documento: Newsletter Garante